Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio ed a ritirare il prodotto dal mercato.
In aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve, inoltre, provvedere al richiamo cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute.
La pubblicazione del richiamo nel portale internet del Ministero è a cura della Regione competente per territorio, che lo riceve direttamente dall’OSA, previa valutazione della ASL.
Oltre ai richiami di prodotti alimentari, sono pubblicate on line anche le revoche dei richiami successivi a risultati di analisi favorevoli, scadenza o per altri motivi.
Sono autentici e assolvono agli obblighi di informazione ai consumatori soltanto i richiami e loro revoche pubblicati nel portale del Ministero della Salute. Il Ministero della salute non è responsabile di avvisi non pubblicati nel portale e di eventuali manipolazioni o falsi diffusi on line, per i quali si riserva denuncia all’autorità giudiziaria.
Ma vediamo cerchiamo di capire bene come è disciplinata la materia.
E’ il Regolamento (CE) 178/2002, che ha cambiato profondamente il sistema di gestione della sicurezza alimentare nel nostro paese e in tutta Europa.
Con esso, gli stati, hanno adottato un sistema informatizzato, detto RASFF o Sistema di Allerta Rapido, in cui una ASL (o il corrispettivo straniero, in Europa) può inserire i dati di un prodotto richiamato, e da lì vengono avvertite tutte le altre ASL, i ministeri e le altre autorità che potranno controllare, sul territorio, le aziende che hanno ricevuto quel prodotto e assicurarsi che non venga messo in vendita.
L’azienda può essere avvertita in via ufficiale direttamente dalla ASL, oppure in via non ufficiale (il cliente o il fornitore che contatta personalmente l’azienda), e dovrà attenersi al seguente comportamento:
- Se il prodotto è ancora in azienda (il fornitore di una delle materie prime, magari, si è reso conto che qualcosa non va), il prodotto non potrà essere venduto.
- Se il prodotto è già stato venduto, dovrà contattare tutti i clienti, avvertendo di non vendere quel prodotto. Ciò è possibile perché le aziende sono obbligate, sempre dallo stesso regolamento, ad avere un sistema di tracciabilità e rintracciabilità: per ogni prodotto sono obbligate a sapere chi ha comprato cosa, e da chi comprato cosa.
- Nel caso in cui tra i clienti ci siano i consumatori finali, le persone comuni, non è possibile sapere chi ha comprato cosa: per questo, l’ultimo venditore, di solito i supermercati, espongono dei cartelli sui quali sta scritto che il prodotto XXX, con numero di lotto YYY, è stato sottoposto ad un richiamo alimentare. Generalmente il consumatore, se lo ha ancora, può portare indietro il prodotto in questione e questo verrà sostituito con un altro di pari valore, o saranno resi indietro i soldi.
Il prodotto può essere riconosciuto con facilità perché, oltre all’indicazione del tipo di prodotto e della marca (oltre ad altre informazioni come l’indirizzo del produttore, il “Bollo CE”, la scadenza e altro), ogni confezione ha un numero di lotto, che si può trovare in etichetta: è un numero la cui composizione è variabile che permette di riconoscerlo e non poter sbagliare.
Quindi, l’individuazione del problema può arrivare da qualsiasi fonte, ma se un produttore si accorge (in qualunque modo) che un prodotto non è vendibile deve sempre avvertire l’autorità sanitaria, la ASL, di cui deve obbligatoriamente conservare i recapiti in azienda. Se non lo fa sta commettendo un reato penale.
In questo modo, attraverso il sistema di Allerta Rapido, le ASL possono provvedere ad avvertire (dopo che l’azienda ha inviato la lista dei propri clienti per quel prodotto) tutte le altre aziende che sono interessate dalla vendita dell’alimento sottoposto a richiamo.
Come può informarsi il consumatore?
Il consumatore, può sapere quali prodotti sono stati richiamati da varie fonti, che dipendono da quanto si è diffuso il prodotto: se è poco diffuso (una sola regione) si trova scritto sui quotidiani locali, mentre se è molto diffuso (se viene venduto in tutta Italia) l’avviso può essere inviato alla radio o in televisione, e sul sito web dell’azienda.
Tuttavia anche il Ministero della Salute, dal suo punto di vista, avverte i consumatori, e lo fa con una pagina facilmente consultabile da tutti, purtroppo poco conosciuta.
Le notizie generali sulla sicurezza alimentare si possono trovare in questa pagina, nel sito del Ministero della Salute, in cui si possono leggere anche specifici approfondimenti relativi ai prodotti che hanno subito la procedura di richiamo.
Come è articolata la pagina?
In una lunga lista, ordinata per data, ci sono tutte le informazioni su ogni singolo richiamo, tra cui l’azienda responsabile, il nome del prodotto e il motivo del richiamo. Si può anche cercare un termine nell’apposita barra di ricerca, e in quel modo sarà possibile verificare che il prodotto che stiamo mangiando sia o no sotto richiamo.
Nel caso in cui il prodotto sia presente, il consumatore può recarsi dove lo ha comprato e restituirlo (con contestuale restituzione del prezzo pagato), oppure può semplicemente buttarlo, evitando di mangiarlo (specialmente se il rischio è particolarmente alto).
Come può il consumatore fare una segnalazione?
Per fare una segnalazione o una lamentela su una non conformità di rilevanza sanitaria in prodotti alimentari il consumatore deve preventivamente fare una comunicazione alla ASL di appartenenza o, in via alternativa, ai Carabinieri per la tutela della salute NAS.